La formazione sicurezza obbligatoria non riguarda solo chi lavora in cantiere o nei reparti “pericolosi”. Il D.Lgs. 81/08, agli articoli 36 e 37, stabilisce che ogni lavoratore debba ricevere un’adeguata informazione e formazione sui rischi connessi alla propria mansione, fin dal momento dell’assunzione.
Chi è obbligato alla formazione sicurezza?
Quali corsi servono per ciascun ruolo?
Ogni quanto aggiornare i corsi?
La formazione può essere online?
Quali sono le sanzioni per chi non pratica formazione sulla sicurezza?
FAQ – Formazione sicurezza (D.Lgs. 81/08)
Chi è obbligato alla formazione sicurezza?
Oggi, con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il quadro è ancora più chiaro: la formazione non è un optional, ma un requisito strutturale del sistema di prevenzione.
In sintesi, sono obbligati alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
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Tutti i lavoratori:
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tempo indeterminato, determinato, part-time;
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apprendisti, stagisti equiparati a lavoratori;
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lavoratori somministrati o in appalto (la responsabilità formativa va coordinata tra datore utilizzatore e datore “formale”).
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Preposti, dirigenti, datori di lavoro (novità 2025: corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro).
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RSPP e ASPP, interni o esterni.
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RLS – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
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Addetti antincendio e primo soccorso.
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Chi opera in ambienti confinati o in contesti ad alto rischio (con moduli specifici).
Restano poi casi “borderline” come collaboratori occasionali e autonomi, che vediamo meglio in FAQ finali.
Differenze formazione base/aggiornamento
Quando si parla di corsi sicurezza lavoratori (e, più in generale, di tutti i corsi sicurezza), bisogna distinguere due livelli:
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Formazione base (o iniziale)
È la formazione che il lavoratore o il soggetto aziendale (preposto, dirigente, datore di lavoro, RLS, ecc.) deve effettuare:-
all’assunzione;
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al cambio mansione con rischi diversi;
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all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.
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Aggiornamento formazione
È il richiamo periodico pensato per:-
adeguare le competenze alle novità normative;
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recepire cambi organizzativi e nuovi rischi;
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mantenere “vivo” il comportamento sicuro nel tempo.
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Il nuovo Accordo 2025 stabilisce per molte figure una periodicità minima (es. 5 anni per lavoratori, dirigenti e datori di lavoro; 2 anni per i preposti), con durate minime in ore.
Quali corsi servono per ciascun ruolo?
Per capire chi deve fare cosa, è utile ragionare per ruoli aziendali. La tabella sotto è semplificata, ma ti dà una panoramica chiara dei principali corsi obbligatori sicurezza e della loro logica (base + aggiornamento).
⚠ Nota: i dati sono ricavati da fonti tecniche aggiornate al 2025; per i singoli casi va sempre verificata la situazione con il DVR, il contratto collettivo e il tuo ente di formazione.
Tabella corsi sicurezza per ruolo (base + aggiornamento)
| Ruolo | Corso base obbligatorio | Durata indicativa base | Aggiornamento formazione | Note principali |
|---|---|---|---|---|
| Lavoratore rischio basso
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Formazione generale (4h) + formazione specifica rischio basso
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8 ore totali
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6 ore ogni 5 anni (tutti i rischi)
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Possibile e-learning per parte generale e specifica rischio basso
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| Lavoratore rischio medio
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Formazione generale + specifica rischio medio
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12 ore totali
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6 ore ogni 5 anni
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Alcune parti in presenza in funzione dei rischi
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| Lavoratore rischio alto
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Formazione generale + specifica rischio alto
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16 ore totali
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6 ore ogni 5 anni
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In genere in presenza per i moduli specifici
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| Preposto
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Corso Preposti (aggiuntivo rispetto a formazione lavoratori)
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12 ore (nuovo Accordo 2025
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6 ore ogni 2 anni
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Solo in presenza o videoconferenza sincrona; niente e-learning
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| Dirigente
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Corso Dirigenti sicurezza
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12 ore base, + eventuale modulo cantieri 6h
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6 ore ogni 5 anni
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Percorso a sé stante, sostituisce la formazione lavoratori
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| Datore di lavoro
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Corso Sicurezza per Datori di Lavoro (Accordo 2025)
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16 ore + 6 ore extra per cantieri temporanei o mobili
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6 ore ogni 5 anni
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Obbligatorio per tutti i DL, anche se non RSPP
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| RSPP/ASPP
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Moduli A–B–C secondo Accordo
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Durata variabile in base al modulo/settore
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Aggiornamento quinquennale con monte ore differenziato
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Modulo A spesso in e-learning; moduli B/C principalmente in presenza
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| RLS
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Corso RLS
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32 ore
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Aggiornamento annuale (4h <15 dip.; 8h ≥15 dip.)
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Ruolo interno obbligatorio nelle aziende con lavoratori
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| Addetti antincendio
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Corso antincendio (livello 1, 2, 3)
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4–8–12 ore secondo rischio
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Aggiornamento normalmente ogni 5 anni (spesso consigliato 3 anni)
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Parte pratica sempre in presenza
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| Addetti primo soccorso
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Corso primo soccorso (gruppi A, B, C)
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12–16 ore
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Aggiornamento triennale
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Parte pratica obbligatoria in presenza
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Questa struttura ti mostra come la formazione lavoratori sia solo una parte del sistema: ogni attore del modello organizzativo della sicurezza ha un percorso dedicato.
Formazione per preposti
La figura del preposto è centrale nel nuovo impianto normativo: è la persona che, “di fatto”, sovrintende l’attività lavorativa e vigila sul rispetto delle regole. Per questo l’Accordo Stato-Regioni 2025 ha rafforzato il suo percorso formativo:
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corso base portato a 12 ore (prima 8);
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aggiornamento biennale di almeno 6 ore;
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divieto di e-learning sia per il base che per l’aggiornamento: solo presenza o videoconferenza sincrona, con reale interazione.
Per molte aziende è il vero “game changer”: se nomini preposti formalmente (o se di fatto esistono), non puoi più limitarti alla sola formazione lavoratori.
Formazione per rischio specifico
Oltre alla formazione “generale”, ogni lavoratore deve essere formato sui rischi specifici presenti nella propria attività:
-
uso di macchine e attrezzature;
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lavori in quota, spazi confinati, movimentazione carichi;
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agenti chimici, cancerogeni, biologici;
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videoterminali, rumore, vibrazioni…
La formazione rischio specifico:
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ha una durata diversa in funzione del livello di rischio ATECO (basso, medio, alto);
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richiede spesso una parte pratica (es. antincendio, lavori in quota, ambienti confinati);
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condiziona la possibilità stessa di adibire il lavoratore a quella mansione.
Ogni quanto aggiornare i corsi?
Qui entrano in gioco sia l’Accordo Stato-Regioni 2025 che altre fonti (CCNL, accordi territoriali, DVR). In linea generale:
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Lavoratori (tutti i settori)
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Aggiornamento almeno ogni 5 anni, 6 ore complessive.
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-
Lavoratori edilizia
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In passato l’aggiornamento era portato a 3 anni da CCNL; oggi diversi enti indicano un ritorno al quinquennale in armonia con il nuovo Accordo 2025, pur con possibili specifiche di settore.
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Preposti
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Aggiornamento biennale, minimo 6 ore.
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Dirigenti e datori di lavoro
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Aggiornamento quinquennale, almeno 6 ore, anche per le versioni con modulo cantieri.
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RLS
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Aggiornamento annuale (4 o 8 ore).
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Addetti emergenze (antincendio, primo soccorso)
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Antincendio e primo soccorso tipicamente ogni 3–5 anni, in funzione dei decreti di riferimento e delle prassi degli enti.
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Best practice: creare un piano di formazione e aggiornamento con scadenziario, registro presenze e fascicolo corso, come richiesto dal nuovo Accordo (progetto formativo, tracciamento, verifiche).
La formazione può essere online?
Sì, ma non sempre e non per tutti.
Il nuovo Accordo 2025 distingue tra:
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Formazione in presenza
Rimane imprescindibile per:-
parti pratiche (antincendio, primo soccorso, uso attrezzature, lavori in quota…);
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figure come i preposti, per i quali l’e-learning è escluso (base e aggiornamento).
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Videoconferenza sincrona
È considerata assimilabile alla presenza, a condizione che ci siano:-
controllo dell’identità;
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tracciamento delle presenze;
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interazione reale con il docente.
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E-learning
È ammesso:-
per datori di lavoro e dirigenti (base e aggiornamento, salvo moduli pratici);
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per la formazione generale dei lavoratori e la specifica solo per rischio basso;
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per una parte dei percorsi RSPP/ASPP (soprattutto Modulo A).
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Non è invece consentito per:
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corsi preposti (come visto);
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moduli pratici e addestramenti operativi (attrezzature, emergenze, spazi confinati, ecc.).
Quali sono le sanzioni per chi non pratica formazione sulla sicurezza?
La mancata formazione sicurezza obbligatoria non è solo un problema in caso di infortunio: è già di per sé una violazione di legge.
L’art. 37 D.Lgs. 81/08 ribadisce l’obbligo di formazione e aggiornamento; l’art. 55, comma 5, lett. c) stabilisce che in caso di mancata formazione:
si applica la pena dell’arresto da 2 a 4 mesi o dell’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per ciascun lavoratore.
In concreto, il datore di lavoro rischia:
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sanzioni penali e amministrative;
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contestazioni da parte di ASL, Ispettorato, INAIL;
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maggiori responsabilità civili e penali in caso di infortunio (anche per il dirigente/preposto).
In più, senza un fascicolo formativo ben documentato (attestati, registri, programmi, prove di verifica), è molto difficile dimostrare di aver assolto correttamente all’obbligo.
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FAQ – Formazione sicurezza (D.Lgs. 81/08)
Tutti i lavoratori devono fare formazione sicurezza?
Sì. Per lavoratore il D.Lgs. 81/08 intende chiunque, a prescindere dal tipo di contratto, svolga un’attività lavorativa organizzata dal datore di lavoro (dipendenti, apprendisti, somministrati, tirocinanti equiparati, ecc.). Tutti devono ricevere formazione generale e specifica adeguata ai rischi, fin dall’inizio dell’attività.
La formazione può essere online?
In parte sì. L’e-learning è ammesso per:
- formazione generale lavoratori e specifica rischio basso;
- corsi per dirigenti e datori di lavoro (base/aggiornamento, salvo moduli pratici);
- alcune parti dei percorsi RSPP/ASPP.
Non è ammesso per i preposti e non può sostituire le attività pratiche (antincendio, primo soccorso, uso attrezzature). La videoconferenza sincrona può invece essere equiparata alla presenza se gestita con i requisiti del nuovo Accordo.
Ogni quanto va aggiornata la formazione?
Dipende dal ruolo, ma come regola generale:
- lavoratori: 6 ore ogni 5 anni;
- preposti: aggiornamento biennale 6 ore;
- dirigenti e datori di lavoro: aggiornamento quinquennale 6 ore;
- RLS: aggiornamento annuale (4/8 ore);
- addetti primo soccorso e antincendio: in genere ogni 3–5 anni, secondo decreto specifico e indicazioni dell’ente formativo.
I collaboratori occasionali devono formarsi?
Dipende dal caso concreto. Se il collaboratore occasionale di fatto:
- utilizza attrezzature del datore di lavoro;
- opera nei luoghi in cui si svolge l’attività;
- è esposto ai rischi presenti in azienda,
allora, al di là dell’etichetta contrattuale, è prudente (e spesso necessario) garantirgli un livello di informazione e formazione equivalente a quello di un lavoratore, proporzionato ai rischi.