Legge 198/2025 e D.Lgs. 81/08: cosa cambia davvero per aziende e cantieri

Legge 198/2025 e D.Lgs. 81/08: cosa cambia davvero per aziende e cantieri

La legge n. 198/2025 introduce un insieme articolato di modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione degli infortuni e aggiornare il sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro alla luce delle più recenti evoluzioni tecniche e organizzative.
Il presente articolo analizza in modo strutturato le principali novità normative, con particolare attenzione alla protezione contro le cadute dall’alto, alla gestione dei cantieri, alla formazione, alla vigilanza, all’uso dei DPI e agli aspetti di sorveglianza sanitaria, offrendo a datori di lavoro, RSPP e professionisti della sicurezza una chiave di lettura operativa per l’adeguamento ai nuovi obblighi.

1.0 Novità anticaduta: cosa cambia nella protezione dalle cadute dall’alto

2.0 Le principali novità in materia di sicurezza sul lavoro: Cantieri Edili, Vigilanza e DPI

3.0 Le principali novità in materia di sicurezza sul lavoro: Formazione, infortuni e studenti

4.0 Le principali novità in materia di sicurezza sul lavoro: Sorveglianza sanitaria e violenze/molestie



1.0 Novità anticaduta: cosa cambia nella protezione dalle cadute dall’alto

Entriamo ora nello specifico illustrandovi le principali novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro apportate dalla legge n. 198/2025 riguardanti la protezione dalle cadute dall’alto.


1.1 Scale verticali permanenti: dal 1955 al 2025

L’art.113 (Scale), comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 viene completamente sostituito.

Di seguito riportiamo il nuovo testo al fine di poterlo analizzare con chiarezza:

<<2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. 

 I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri»


Quali sono dunque le novità apportate?

  • La legge n. 198/2025 ha confermato gran parte del contenuto previsto dal decreto-legge, tuttavia, il testo di ottobre differiva profondamente in merito al campo di applicazione del comma 2, in quanto ne prevedeva l’applicazione a tutte le <<scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri>>. Tale disposizione non è stata confermata nella legge di conversione, che è rimasta allineata con il precedente dettato.

  • La formulazione del precedentecomma 2 dava priorità all’installazione di una gabbia di sicurezza, lasciando in secondo piano altre soluzioni, anche se quest’ultime offrono spesso maggior sicurezza (es. scale anticaduta). Il nuovo comma 2 specifica che l’adozione di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto o di una gabbiadi sicurezza debba essere effettuata sulla base di un’attenta valutazione del rischio. Considerando che il testo precedente riprendeva interamente il testo dell’art. 17 del DPR n. 547/1955, questa disposizione rappresenta un importantissimo aggiornamento tecnico da parte del D.Lgs. n. 81/2008, il quale richiama in modo implicito le normative tecniche delle scale verticali permanenti, tra cui la recente norma UNI 11962: 2024 che si affianca alla norma UNI EN ISO 14122-4. La norma UNI EN ISO 14122-4 si applica negli accessi permanenti ai macchinari mentre la norma UNI 11962 si applica a edifici, infrastrutture, opere, manufatti e impianti; le due norme, pur avendo campi d’applicazione differenti, risultano tuttavia collegate in quanto la norma UNI 11962 cita come utile riferimento la norma relativa alla sicurezza del macchinario.


Riportiamo i punti salienti della nuova norma tecnica UNI 11962:

- Classificazione delle scale:

  • S1 – scale con dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida
  • S2 – scale con gabbia di sicurezza

- Requisiti di progettazione: le scale deve resistere a condizioni statiche e dinamiche

- Verifiche e prove: criteri per verificare la conformità ai requisiti di progetto

- Ispezione e manutenzione: queste attività garantiscono il mantenimento nel tempo delle caratteristiche prestazionali della scala. 

Sono previste diverse tipologie di ispezioni, tra cui le Ispezioni periodiche che devono essere svolte secondo gli intervalli indicati dal fabbricante e al massimo:

  • Ogni anno per le scale S1
  • Ogni due anni per le scale S2

- Manuale d’istruzioni: previsto per entrambe le classi

- Marcatura: su ogni componente deve essere apposta una marcatura specifica

- Cartellonistica: viene richiesta l’apposizione di un cartello informativo di sicurezza nei pressi dell’accesso alla scala.


Conclusioni

Al datore di lavoro viene chiesta una maggiore attenzione e analisi di questo argomento.

Illustriamo di seguito un approccio in punti per la gestione delle scale aziendali:

  1. Censimento scale verticali
  2. Analisi documentazione disponibile
  3. Valutazione del rischio
  4. Eventuali azioni correttive o di miglioramento


1.2 Protezione contro le cadute dall’alto – Un nuovo approccio

L’art.115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) del D.Lgs. n. 81/2008 viene completamente riscritto.

Di seguito riportiamo in corsivo il nuovo testo:

<<1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria sono: 

a) parapetti;

b) reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:

a) sistemi di trattenuta;

b) sistemi di posizionamento sul lavoro;

c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;

d) sistemi di arresto caduta.

3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.

4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4 (*) e all'articolo 116.».>>


Ecco le novità apportate:

Valutazione e scelta delle misure

Il testo del precedente articolo 115 forniva un dettaglio sugli elementi che potevano far parte di un DPI anticaduta (es. connettori, assorbitori di energia) nonché sulla necessità di vincolare il sistema anticaduta a una guida/linea vita oppure a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

Il nuovo testo introduce un vero e proprio cambiamento, fornendo all’azienda uno schema valutativo da seguire in presenza del rischio di caduta dall’alto:

1. Le misure di protezione collettiva devono avere la precedenza rispetto ai DPI. Questa indicazione espressa in più punti all’interno del D.Lgs. n. 81/2008 viene dettagliata specificando che la priorità va data ai parapetti o alle reti di sicurezza. In tale contesto le indicazioni fornite dal D.Lgs. n. 81/2008 sono piuttosto limitate per i parapetti (indicazioni presenti nell’allegato IV) oppure del tutto assenti sulle reti di sicurezza. Le norme tecniche intervengono a supporto delle aziende; riportiamo di seguito i principali riferimenti:

Parapetti:
- UNI 11996
- UNI EN ISO 14122-3
- Norme tecniche di costruzione - D.M. 17/01/2018 (NTC 2018)

Reti di sicurezza:
- UNI EN 1263-1-2
- UNI 11808-1-2

Le norme tecniche forniscono diverse indicazioni tra cui: classificazione, requisiti di resistenza, metodi per verifiche e prove, intervalli e modalità per l’ispezione e la manutenzione.


2. Nell’impossibilità di adottare una protezione collettiva, la scelta del sistema di protezione individuale va eseguita secondo questa scala di priorità:

  1. sistemi di trattenuta
  2. sistemi di posizionamento sul lavoro
  3. sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
  4. sistemi di arresto caduta


3. Il sistema di protezione individuale deve essere composto da questi elementi:

  • dispositivo di presa del corpo (imbragatura)
  • sistema di collegamento (es. cordino con dissipatore e relativi connettori)
  • punto di ancoraggio sicuro a cui potersi vincolare


Le modifiche apportate dalla legge n. 195/2025 rappresentano pertanto un significativo ammodernamento del D.Lgs. n. 81/2008 in merito al rischio cadute dall’alto.

La terminologia utilizzata nonché i principi generali contenuti nel testo, richiamano implicitamente la normativa tecnica (UNI EN 363) riguardante i sistemi individuali contro le cadute.

  • Caduta prevenuta: un principio cardine del lavoro in quota!
    Il datore di lavoro, accertata l’impossibilità di collocare protezioni collettive, sceglie la protezione individuale dando priorità a sistemi protettivi individuali in cui la caduta risulti prevenuta (es. trattenuta).

  • Professionalità e sicurezza del lavoro in fune
    La scelta di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi risulta prioritaria rispetto a sistemi di arresto caduta: questo criterio conferisce al lavoro in fune una maggior considerazione nell’ambito della protezione anticaduta, formalizzando indirettamente la professionalità e la sicurezza di aziende come Sicurlive Group Srl.


La possibilità di effettuare l’attività mediante funi rimane tuttavia oggetto di specifica valutazione da parte del datore di lavoro secondo quanto previsto dal successivo articolo 116.



2.0 Le principali novità in materia di sicurezza sul lavoro: Cantieri Edili, Vigilanza e DPI

Entriamo ora nello specifico illustrandovi le principali novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro apportate dalla legge n. 198/2025 in merito ai seguenti argomenti:

  • Cantieri edili;
  • Vigilanza;
  • Dispositivi di Protezione Individuale.


2.1 Tessera di riconoscimento cantieri edili

Nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché in attività a rischio più elevato (da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali), le imprese sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla legge n. 136/2010, dotata di un codice univoco anticontraffazione.

Riassumiamo di seguito il contenuto della tessera di riconoscimento:

  • fotografia del lavoratore
  • generalità del lavoratore 
  • indicazione del datore di lavoro
  • data di assunzione 
  • in caso di subappalto, la relativa autorizzazione
  • codice univoco anticontraffazione


2.2 Assenza Patente “a punti”

Viene raddoppiata la sanzione (da 6000 € a 12000 €) alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in mancanza della patente a punti.


2.3 Punti Patente

L’allegato 1-bis dal D.Lgs. n. 81/2008 relativo alle sanzioni in punti (crediti) della patente a crediti ha subito un’integrazione al fine di specificare che in presenza di questi casi:

  • lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato esclusione del datore di lavoro domestico,
  • lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto,
  • lavoratori minori in età non lavorativa,
  • lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza
  • lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro

 la decurtazione di 1 credito dalla patente è previstaper ciascun lavoratore (1 credito-lavoratore oggetto di violazione).


2.4 Notifica preliminare cantieri

Il punto 12 dell’allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008 è stato ampliato: tra i contenuti della notifica preliminare devono essere fornite indicazioni sugli eventuali subappalti.


Riportiamo di seguito il testo del punto e le integrazioni in corsivo:

<<12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate specificando quelle che operano in regime di subappalto.>>


2.5 Potenziamento attività di vigilanza

Prevista l’assunzione di 300 ispettori per l’Ispettorato Nazionale sul Lavoro e di 100 unità nel Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.


2.6 Acquisto DPI innovativi

L'INAIL viene autorizzato a promuovere interventi di sostegno alle aziende per l'acquisto e l'adozione di DPI caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.

Gli interventi saranno rivolti in particolare a microimprese, piccole imprese e medie imprese.


2.7 Nuovi obblighi del datore di lavoro in merito ai DPI

L’articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs.n.81/2008, riguardante gli obblighi del datore di lavoro sui DPI, viene integrato con una specifica finale.

Si riporta di seguito il testo completo della lettera a), dove sono indicate in corsivo le integrazioni poste dalla legge n. 198/2025:

<tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi»


Come indicato nel testo, la nuova disposizione si riferisce agli < che forniscono una protezione al lavoratore>>.


Non sono invece considerati DPI (art. 74, D.Lgs. n. 81/2008) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.



3.0 Le principali novità in materia di sicurezza sul lavoro: Formazione, infortuni e studenti

Entriamo nello specifico illustrandovi le principali novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro apportate dalla legge n. 198/2025 relative a:

  • Formazione
  • Infortuni
  • Studenti

3.1 Formazione in deroga per somministrazione alimenti e imprese turistico-ricettive

Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5, legge n. 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico possono essere conclusi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione (nel caso di somministrazione di lavoro)

Questa disposizione è stata inserita ex novo dalla legge di conversione e motivata dal <<basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio>>.

Per tali aziende viene meno pertanto quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 17/04/2025 secondo cui la formazione specifica debba essere erogata alla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione.

3.2 Cultura della salute e sicurezza sul lavoro

È previsto da parte di INAIL il finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.


3.3 Interventi formativi settori ad alta incidenza infortunistica

Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'INAIL promuoverà interventi di formazione in materia prevenzionistica in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti, i quali presentano <<un’alta incidenza infortunistica>>.


3.4 Cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e riduzione infortuni in itinere

L'INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere.

In attesa di un bilancio INAIL riguardante gli infortuni 2025, è importante notare come l’andamento degli infortuni in itinere rappresenti per tutti i lavoratori un fenomeno rilevante.

Le statistiche INAIL 2024 riportano un aumento degli infortuni in itinere del 5,0 % rispetto al 2023 (nel 2024 sono stati registrati 96.835 infortuni, equivalenti al 19 % del totale).

Su questo aspetto anche le aziende possono svolgere un importante contributo, ad esempio fornendo ai lavoratori informative specifiche per aumentare la consapevolezza verso tale rischio, effettuando attività di promozione in merito all’uso di mezzi pubblici, Aggiornamento RLS aziende < 15 lavoratori

Il D.Lgs. n. 81/2008 non forniva indicazioni sulle modalità di aggiornamento degli RLS nelle imprese con meno di 15 lavoratori.

La legge n. 198/2025 è intervenuta su questa carenza demandando alla contrattazione collettiva nazionale l’individuazione delle modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico per il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.


3.5 Studenti tutelati anche per gli infortuni in itinere

Gli Studenti sono tutelati anche in caso di eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o al domicilio dello studente.


3.6 Divieto lavorazioni ad elevato rischio per gli studenti

Nei percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.

Quest’ultimo punto dovrà essere oggetto di analisi all’interno del DVR aziendale: il datore di lavoro dovrà pertanto specificare quali sono le lavorazioni considerate ad elevato rischio.


3.7 Convenzioni INAIL-UNI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI) per la consultazione gratuita delle norme tecniche inerenti i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte di UNI di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente.

La disponibilità gratuita delle normative favorirà un accesso più capillare ai testi, consentendo al contempo un passaggio più rapido delle informazioni agli utilizzatori finali.


3.8 Premiazione aziende virtuose

A partire dal 1° gennaio 2026 è prevista la revisione dei premi assicurativi INAIL per i datori di lavoro “virtuosi” relativamente all’andamento infortunistico della propria azienda.


3.9 Linee guida near miss

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.


4.0 Le principali novità in materia di sicurezza sul lavoro: Sorveglianza sanitaria e violenze/molestie

Addentiamoci nello specifico illustrandovi le principali novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro apportate dalla legge n. 198/2025 in merito ai seguenti argomenti:

  • Violenze/molestie;
  • Sorveglianza sanitaria e altri aspetti correlati.


4.1 Condotte violente o moleste

Le misure generali di tutela indicate dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 vengono ampliate con l’introduzione della lettera z-bis), comma 1; di seguito il testo completo della nuova lettera:

<<la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori>>.


L’inserimento di questa disposizione nelle misure generali di tutela rafforza ed esplicita l’importanza di questo rischio, anche alla luce della legge n. 4/2021 (ratificazione della Convenzione ILO n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro).

Riportiamo un estratto delle principali azioni richieste al datore di lavoro:

a) l'adozione e l'attuazione di una politica in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro;

b) l'inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie

e l'adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo;

d) informazioni e formazione ai lavoratori.


4.2 Modalità di accertamento tossicodipendenza e alcol dipendenza

Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente, dovranno essere rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.


4.3 Sorveglianza sanitaria in orario di lavoro

L’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori) viene integrato specificando che le visite mediche previste nell’ambito della sorveglianza sanitaria siano da computare nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.


4.4 Informativa sulla prevenzione oncologica

L’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 (Obblighi del medico competente) viene integrato con l’aggiunta di un periodo dopo la lettera a-bis).

Di seguito si riporta in corsivo il testo aggiuntivo:

«a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute».


4.5 Permessi retribuiti per screening oncologici

Nell'ambito della contrattazione collettiva potranno essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

4.6 Uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope

Nell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 (Sorveglianza sanitaria) viene aggiunto la lettera e-quater) al comma 2. Si riporta di seguito l’intero testo.

c.2, lett «e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.»;

Questo testo inserito ex novo rappresenta una novità rilevante poiché la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente è un’attività di natura programmatica che deriva dal piano sanitario aziendale mentre la nuova disposizione risulta un’azione puntuale ed estemporanea.

Trattandosi di un tema delicato, si ipotizza che il rispetto del nuovo dettato potrà presentare problemi applicativi e giuridici.

In primo luogo, è bene ricordare che l’eventuale visita medica potrà essere effettuata solamente ad un lavoratore addetto ad attività lavorative ad elevato rischio infortuni.

Inoltre, rimane da stabilire:

  • chi debba essere la persona/e incaricata della segnalazione interna nonché la persona responsabile della segnalazione al medico competente;
  • quali siano i criteri di valutazione entro cui far ricadere il “ragionevole motivo”;
  • la concreta possibilità, da parte del medico competente, di effettuare la visita in tempi coerenti con la situazione in atto.