Quando si parla di nomina del preposto alla sicurezza, oggi non si parla più di “figura facoltativa”, ma di un tassello obbligatorio del sistema di prevenzione aziendale. Tra modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 e il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (in vigore dal 24 maggio 2025), il ruolo del preposto è stato rafforzato, soprattutto in termini di obblighi, formazione e responsabilità dal 2026 in poi.
Chi è il Preposto secondo la normativa
Quando è obbligatoria la nomina del Preposto
Come formalizzare correttamente la nomina del Preposto
Quali sono i compiti operativi del Preposto
Tabella: compiti del Preposto vs Datore di Lavoro
Quale formazione è richiesta al preposto
FAQ – Sicurezza sul lavoro: novità 2025
Chi è il Preposto secondo la normativa
Secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08, il preposto alla sicurezza è la persona che, in ragione delle proprie competenze e dei poteri gerarchici e funzionali, sovrintende l’attività lavorativa, vigila sui lavoratori e garantisce l’attuazione delle direttive del datore di lavoro, intervenendo in caso di comportamenti non sicuri.
In pratica, il preposto è spesso il capo squadra, il capo reparto, il capo cantiere, il responsabile di una linea produttiva o di un magazzino, cioè chi organizza il lavoro operativo giorno per giorno. Non definisce la strategia di sicurezza (quello è compito del datore di lavoro e dell’RSPP), ma è la figura che fa rispettare le regole sul campo.
Rapporto tra datore di lavoro e preposto
La Legge 215/2021 ha reso obbligatoria l’individuazione dei preposti da parte del datore di lavoro, inserendo tra i suoi obblighi proprio quello di individuare “il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19”.
In sintesi:
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Il datore di lavoro organizza il sistema di prevenzione, assegna risorse, definisce la struttura, nomina i preposti e li forma.
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Il preposto controlla che le misure previste vengano effettivamente applicate dai lavoratori e interviene quando qualcosa non va.
Questo rapporto è centrale anche ai fini delle responsabilità 2026: la giurisprudenza recente conferma che il preposto risponde quando non vigila o non segnala criticità, mentre il datore di lavoro risponde se non lo ha correttamente nominato, formato e supportato.
Quando è obbligatoria la nomina del Preposto
Con l’evoluzione normativa, la nomina del preposto sicurezza non è più una buona pratica opzionale, ma un obbligo vero e proprio in tutte le realtà dove esistono figure di coordinamento e vigilanza.
In particolare:
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L’obbligo riguarda tutte le aziende, pubbliche o private, in cui di fatto qualcuno coordina e controlla il lavoro di altri.
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La Legge 215/2021 e le modifiche all’art. 26 D.Lgs. 81/08 hanno rafforzato l’obbligo nei lavori in appalto e subappalto: i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici devono indicare al committente i nominativi dei preposti.
In un cantiere, per esempio, ogni impresa esecutrice dovrebbe avere almeno un preposto chiaramente identificato e presente durante le lavorazioni.
Come formalizzare correttamente la nomina del Preposto
Per ridurre rischi di contenzioso e chiarire le responsabilità del preposto nel 2026, la nomina non può essere solo “di fatto”: deve essere formale, tracciabile e coerente con l’organigramma della sicurezza.
Elementi minimi di una nomina formale:
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dati anagrafici del preposto;
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indicazione dell’unità produttiva/reparto/cantiere/area di magazzino di competenza;
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elenco sintetico di compiti e obblighi del preposto (richiamo all’art. 19 D.Lgs. 81/08);
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esplicito riconoscimento dei poteri gerarchici e di intervento (es. facoltà di fermare un’attività non sicura);
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data di decorrenza della nomina;
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firma del datore di lavoro/dirigente e firma per accettazione del preposto.
Questa traccia, unita alla descrizione del ruolo in mansionario e DVR, permette di dimostrare, in caso di infortunio o ispezione, che la nomina preposto sicurezza non è solo nominale, ma effettiva.
Quali sono i compiti operativi del Preposto
L’art. 19 del D.Lgs. 81/08 elenca gli obblighi del preposto, oggi letti alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 e dalle più recenti sentenze di Cassazione: sovrintendere e vigilare, intervenire sui comportamenti non conformi, segnalare ai superiori situazioni di pericolo, garantire l’uso corretto di DPI e misure di sicurezza, informare i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.
Tradotto sul piano operativo, il preposto deve:
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controllare che procedure e istruzioni operative vengano rispettate;
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bloccare attività non sicure, anche ordinando la sospensione temporanea del lavoro;
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segnalare tempestivamente guasti, carenze di protezioni, mancanza di DPI;
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non far accedere alle aree a rischio chi non è formato o autorizzato;
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collaborare con datore di lavoro, RSPP e RLS nelle segnalazioni e miglioramenti.
Preposto e potere di intervento
La giurisprudenza più recente sottolinea due aspetti chiave:
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Il preposto deve intervenire, non può limitarsi a “vedere e tacere”. La mancata segnalazione di un pericolo può determinare responsabilità penale se collegata all’evento infortunistico.
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Non è necessario che abbia poteri di spesa: è sufficiente che attivi la catena gerarchica, chiedendo al datore di lavoro/dirigente di adottare le misure necessarie.
Da qui l’importanza, nel 2026, di una chiara procedura interna di segnalazione e intervento, condivisa con tutti i preposti.
Esempi di situazioni in cui interviene il preposto
In cantiere edile
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nota un ponteggio con parapetto mancante: ferma l’accesso al ponteggio, avvisa l’impresa e il coordinatore di cantiere, richiede il ripristino prima di far riprendere i lavori;
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vede lavoratori in quota senza imbracatura agganciata: ordina l’immediata discesa, richiama i lavoratori, segnala la violazione al datore di lavoro.
In produzione
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durante il giro di vigilanza nota che alcuni operatori bypassano un microinterruttore di sicurezza: ferma l’impianto, impedisce il riavvio, segnala il comportamento e richiede verifica tecnica;
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rileva rumori o vibrazioni anomale su una macchina: organizza la messa in sicurezza e chiama manutenzione prima di riprendere la produzione.
In magazzino
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individua stoccaggi oltre le altezze consentite o corsie ingombre: blocca le operazioni in quell’area, fa ripristinare le condizioni corrette, segnala eventuali criticità strutturali;
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nota l’uso di carrelli elevatori da parte di lavoratori non abilitati: ferma immediatamente l’utilizzo, allontana il lavoratore dalla guida, segnala il fatto ai superiori e richiede formazione/abilitazione.
Tabella: compiti del Preposto vs Datore di Lavoro
| ATTIVITÁ / OBBLIGHI | DATORE DI LAVORO | PREPOSTO |
|---|---|---|
| Organizzazione del sistema di prevenzione | Definisce politica, risorse, ruoli, nomina RSPP e preposti | Non competente |
| Nomina preposto sicurezza | Individua e nomina formalmente i preposti | Accetta la nomina e svolge il ruolo |
| Valutazione dei rischi (DVR) | Coordina e approva la valutazione dei rischi | Contribuisce con segnalazioni operative |
| Definizione procedure e istruzioni | Predispone procedure e istruzioni operative | Le applica e ne controlla il rispetto |
| Vigilanza sui lavoratori | Responsabilità generale di vigilanza “alta” | Vigilanza diretta e quotidiana sui comportamenti operativi |
| Intervento su comportamenti non conformi | Sanzioni disciplinari, decisioni organizzative | Interviene subito, richiama, fa cessare l’attività pericolosa |
| Adozione di misure tecniche e DPI | Decide acquisti e miglioramenti, mette a disposizione DPI | Verifica corretto uso di attrezzature e DPI, segnala carenze |
| Formazione e aggiornamento | Garantisce l’organizzazione dei corsi per tutti, inclusi i preposti | Frequenta la formazione e trasferisce ai lavoratori le indicazioni |
| Segnalazione di pericoli | Riceve segnalazioni e decide gli interventi | Segnala tempestivamente ogni situazione di pericolo rilevata |
Infografica: flusso di segnalazione e intervento del preposto
Rappresentiamo il flusso in modo semplice, come lo schema di una mini–infografica testuale:
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Osservazione
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Il preposto rileva un comportamento non sicuro o una condizione pericolosa.
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Intervento immediato
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Se il pericolo è grave e immediato, il preposto fa interrompere l’attività e allontana i lavoratori dalla zona a rischio.
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Messa in sicurezza temporanea
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Applica le misure di controllo possibili (es. interdizione area, blocco macchina, cartellonistica provvisoria).
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Segnalazione ai superiori
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Invia segnalazione strutturata a datore di lavoro/dirigente e, se previsto, a RSPP e RLS (anche tramite moduli o sistema digitale interno).
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Verifica della soluzione
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Una volta adottate le misure definitive, il preposto verifica sul campo la loro effettiva applicazione prima di autorizzare la ripresa normale delle attività.
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Quale formazione è richiesta al preposto
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025, ha ridisegnato in profondità la formazione preposti:
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durata minima 12 ore (prima erano 8);
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obbligatorio dopo la formazione generale + specifica lavoratori;
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suddiviso in moduli su ruolo, vigilanza, gestione appalti, comunicazione e gestione del rischio;
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erogabile solo in presenza o videoconferenza sincrona, non è ammessa FAD asincrona.
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obbligatorio ogni 2 anni (non più ogni 5);
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durata minima 6 ore;
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anche l’aggiornamento può essere solo in presenza o videoconferenza sincrona;
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dal 24 maggio 2026 (fine del periodo transitorio) tutte le aziende devono essere allineate al nuovo regime, pena maggior esposizione a contestazioni in caso di infortunio.
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Per il datore di lavoro, questo significa che nel 2026 non è più sostenibile avere preposti “di fatto” non formati o con aggiornamenti scaduti: in caso di evento, la responsabilità del preposto e quella del datore di lavoro vengono valutate anche alla luce della coerenza con questo nuovo quadro formativo.
FAQ – Obblighi e ruolo del preposto
È obbligatorio nominare il preposto?
Sì. La Legge 215/2021 ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di individuare uno o più preposti per l’attività di vigilanza, ogni volta che in azienda esistono ruoli di coordinamento operativo. L’obbligo è particolarmente stringente nei contesti in appalto, subappalto e nei cantieri temporanei e mobili.
La nomina del preposto deve essere scritta?
Di fatto sì. Per essere efficace, dimostrabile e coerente con l’art. 19 D.Lgs. 81/08, la nomina del preposto deve essere formalizzata per iscritto, con indicazione dei compiti, dei poteri e dell’area di competenza, e con firma per accettazione. La giurisprudenza riconosce anche il “preposto di fatto”, ma in quel caso le responsabilità sono ancora più delicate.
Il preposto può essere sanzionato?
Sì. Il preposto può essere destinatario di sanzioni penali se non adempie ai propri obblighi di vigilanza, intervento e segnalazione previsti dall’art. 19 D.Lgs. 81/08, soprattutto se la sua omissione è collegata a un infortunio o evento lesivo. Le sentenze della Cassazione del 2025 confermano che il preposto risponde se non si attiva, anche se non ha poteri di spesa, purché abbia la possibilità di segnalare e far interrompere l’attività.
Il preposto deve fare formazione dedicata?
Assolutamente sì. Il preposto deve seguire un percorso formativo specifico di almeno 12 ore, con aggiornamento biennale di 6 ore, strutturato secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025. La formazione deve essere pratica e focalizzata su:
- vigilanza sui lavoratori;
- uso dei poteri di intervento e interruzione;
- gestione delle segnalazioni;
- coordinamento nei contesti in appalto.